Cito così da non poter essere frainteso.
"L’Assemblea del Senato ha ripreso la discussione, in seconda lettura, del ddl n. 1611 (e dei connessi ddl nn. 212, 547, 781, 932) recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
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Il testo proposto dal Governo raccoglie alcuni elementi di modifica concordati all’interno della maggioranza. In particolare la durata delle intercettazioni è fissata in 75 giorni con possibili proroghe di tre giorni in tre giorni reiterabili, in determinate condizioni, per tutta la durata delle indagini preliminari. Le procure saranno chiamate ad allestire il registro segreto ed il luogo dove custodire i testi delle intercettazioni. Le intercettazioni ambientali saranno possibili purché non in luoghi privati. Viene esclusa la sostituzione automatica per il pubblico ministero che violi il segreto istruttorio e le intercettazioni disposte per un reato potranno essere utilizzate anche per provarne un altro purché siano riferite al medesimo fatto. Rinviato l’intervento sugli atti sessuali di minore entità ad uno specifico provvedimento sulla pedofilia, così come la norma che vietava l’ascolto di conversazioni in cui sono coinvolti agenti dei servizi segreti e la disposizione in tema di segreto di Stato vengono demandate ad uno specifico disegno di legge. Vengono confermati il reato e le sanzioni per gli editori che pubblicheranno le intercettazioni, i quali risponderanno anche della pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata disposta la distruzione. Il ddl si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre di quelli per i quali sono già state autorizzate le intercettazioni si faranno salvi gli atti".
- fonte: Senato -
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